1 I Cantoni, le organizzazioni e le istituzioni riferiscono periodicamente alla Confederazione sull’impiego degli aiuti finanziari.
2 La Confederazione verifica regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure.
3 Con la collaborazione dei Cantoni, allestisce una statistica sugli scambi in ambito scolastico di cui all’articolo 14. I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari in forma standardizzata.10
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020 in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 48; FF 2020 2813).
10 Introdotto dal n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 1° feb. 2021 (RU 2021 48; FF 2020 2813).