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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 6Scelta della lingua
1 Chi si rivolge a un’autorità federale può farlo nella lingua ufficiale di sua scelta.
2 Le autorità federali rispondono nella lingua ufficiale usata dal loro interlocutore. Possono convenire con quest’ultimo l’uso di un’altra lingua ufficiale.
3 Le persone di lingua romancia possono rivolgersi alle autorità federali in uno dei loro idiomi o in rumantsch grischun. Le autorità federali rispondono in rumantsch grischun.
4 Il Consiglio federale può limitare la libera scelta delle lingue ufficiali nei rapporti con le autorità il cui ambito d’attività è limitato ad una parte del territorio svizzero.
5 Nei rapporti con le persone che non padroneggiano alcuna lingua ufficiale, le autorità federali usano per quanto possibile una lingua loro comprensibile.