Legge federale
|
Art. 7 Comprensibilità
1 Le autorità federali si adoperano ad usare un linguaggio appropriato, chiaro e conforme alle esigenze dei destinatari; provvedono inoltre a un uso non sessista della lingua. 2 Il Consiglio federale adotta le dovute misure; provvede in particolare alla formazione e alla formazione continua del personale e mette a disposizione gli strumenti necessari.5 5 Nuovo testo giusta l’all. n. 15 della LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085). |