Legge federale
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Art. 9 Consiglio federale e Amministrazione federale
1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano. 2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari. |