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Legge federale sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (Legge sulle lingue, LLing)
del 5 ottobre 2007 (Stato 1° febbraio 2021)
Art. 9Consiglio federale e Amministrazione federale
1 I membri del Consiglio federale, il cancelliere della Confederazione e gli impiegati dell’Amministrazione federale lavorano a scelta in tedesco, francese o italiano.
2 I datori di lavoro della Confederazione ai sensi della legislazione sul personale federale mettono a disposizione gli strumenti necessari.