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Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN)
del 17 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 11Collaborazione tra gli organi di controllo e altre autorità o organizzazioni
1 Le autorità comunali, cantonali o federali competenti in materia d’ispezione del lavoro, di mercato del lavoro e assicurazione contro la disoccupazione, di occupazione, di aiuto sociale, di polizia, di rifugiati, di polizia degli stranieri, di controllo degli abitanti, di stato civile e di fiscalità e il Corpo delle guardie di confine collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità cantonali o federali e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali.12
2 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 informano l’organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti fatti nell’ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero.
3 Le autorità e le organizzazioni di cui al capoverso 1 e l’organo cantonale di controllo si informano vicendevolmente sul seguito delle procedure.13
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125).
13 Introdotto dal n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125).