Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (Legge contro il lavoro nero, LLN)
del 17 giugno 2005 (Stato 1° gennaio 2020)
Art. 13
1 Se un datore di lavoro è condannato con sentenza passata in giudicato per inosservanza grave o reiterata dei suoi obblighi d’annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali o di stranieri, l’autorità cantonale competente lo esclude per cinque anni al massimo da futuri appalti pubblici a livello comunale, cantonale e federale oppure, per cinque anni al massimo, gli possono essere adeguatamente ridotti gli aiuti finanziari.
2 L’autorità cantonale competente comunica alla SECO una copia della sua decisione.
3 La SECO allestisce una lista dei datori di lavoro che, per decisione passata in giudicato, sono stati esclusi dagli appalti pubblici o cui gli aiuti finanziari sono stati ridotti. Tale lista è accessibile al pubblico.