Legge federale
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Art. 16
1 Qualora si scoprano violazioni ai sensi dell’articolo 6, per le spese dei controlli vengono riscossi emolumenti presso le persone controllate. Il Consiglio federale disciplina i particolari e stabilisce la tariffa degli emolumenti. 2 La parte delle spese salariali per gli ispettori non coperta con emolumenti secondo il capoverso 1 né compensata dalle multe è a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.27 3 La Confederazione può porre a carico del fondo di compensazione dell’AVS, del fondo dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni e della cassa suppletiva secondo la legge del 20 marzo 198128 sull’assicurazione contro gli infortuni una parte delle spese che deve assumere. Il Consiglio federale disciplina l’importo di tale onere. Il relativo contributo del fondo di compensazione dell’AVS è finanziato mediante supplementi prelevati in virtù dell’articolo 14bis della legge federale del 20 dicembre 194629 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. 27 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). 28 RS 832.20 29 RS 831.10 |