Legge federale
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Art. 3 Procedura
1 Il datore di lavoro annuncia i lavoratori alla cassa di compensazione AVS per quanto concerne l’assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, l’ordinamento delle indennità di perdita di guadagno, l’assicurazione contro la disoccupazione, gli assegni familiari, l’assicurazione contro gli infortuni e le imposte conformemente all’articolo 37a della legge federale del 14 dicembre 19905 sull’imposta federale diretta (LIFD) e all’articolo 11 capoverso 4 della legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID).7 2 La cassa di compensazione AVS riscuote i contributi alle assicurazioni sociali e le imposte. I premi dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni vengono riscossi direttamente dagli assicuratori contro gli infortuni. Rimangono salve convenzioni più dettagliate tra casse di compensazione AVS e assicuratori contro gli infortuni. 3 Il Consiglio federale disciplina i particolari. 7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125). |