Legge federale
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Art. 17a Trattamento di dati concernenti persone giuridiche 36
1 L’organo cantonale di controllo è autorizzato a trattare i dati concernenti persone giuridiche:
2 Le autorità cantonali competenti per le sanzioni di cui all’articolo 13 sono autorizzate a trattare dati concernenti persone giuridiche cui è stata inflitta una sanzione amministrativa o penale. 36 Introdotto dall’all. 1 n. II 78 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491; FF 2017 5939). |