Legge federale
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Art. 4
1 I Cantoni designano nella loro legislazione l’organo cantonale di controllo competente per il loro territorio e ne stabiliscono il capitolato d’oneri. 2 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti minimi. 3 Le persone che operano negli o per gli organi cantonali di controllo non possono essere in nessun caso in rapporto di concorrenza economica diretta con le persone controllate. 4 L’organo cantonale di controllo riferisce ogni anno federale sulla propria attività alla Segreteria di Stato dell’economia8 (SECO). 8 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU20044937). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo |
