accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate;
b.
esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria;
c.
consultare e riprodurre tutti i documenti necessari;
d.
verificare l’identità dei lavoratori;
e.
controllare i permessi di dimora e di lavoro.
2 Le persone incaricate dei controlli devono farsi riconoscere in quanto tali; non possono in nessun caso prendere provvedimenti che pregiudichino la libertà delle persone controllate. All’occorrenza, in particolare qualora l’esecuzione dei controlli previsti dal capoverso 1 lettere d ed e lo richieda, possono farsi assistere dalla polizia.
3 Il Consiglio federale definisce le informazioni e i documenti necessari di cui al capoverso 1 lettere b e c.
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125).