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Legge federale
concernente i provvedimenti in materia di lotta
contro il lavoro nero
(Legge contro il lavoro nero, LLN)

del 17 giugno 2005 (Stato 1° settembre 2023)

Art. 8 Obbligo di collaborazione delle persone e aziende controllate

Su ri­chie­sta, le per­so­ne e azien­de con­trol­la­te so­no te­nu­te a for­ni­re al­le per­so­ne in­ca­ri­ca­te dei con­trol­li i do­cu­men­ti e le in­for­ma­zio­ni ne­ces­sa­ri per il con­trol­lo. De­vo­no inol­tre per­met­te­re lo­ro il li­be­ro ac­ces­so all’azien­da e ai po­sti di la­vo­ro du­ran­te l’ora­rio di la­vo­ro del­le per­so­ne che vi so­no oc­cu­pa­te.