1 Le persone incaricate dei controlli annotano in un verbale gli accertamenti fatti. A verbale sono riportati soltanto gli accertamenti fatti in relazione all’oggetto del controllo secondo l’articolo 6. Le eventuali riproduzioni di documenti sono allegate al verbale.
2 Le persone incaricate dei controlli fanno firmare il verbale seduta stante alle persone controllate.
3 Le persone incaricate dei controlli:
a.
trasmettono il verbale alle autorità e organizzazioni che sono competenti per indagare e decidere in merito agli indizi d’infrazione accertati nell’ambito dei controlli;
b.
inviano alle persone e aziende controllate una copia del verbale;
c.
inviano alle persone che hanno fornito informazioni, se ne fanno richiesta, un estratto del verbale con le loro deposizioni.
4 Le persone incaricate dei controlli informano le persone interessate del loro diritto di ottenere una copia o un estratto del verbale.
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 mar. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 5521; FF 2016125).