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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 103Promozioni e nomine
1 Le promozioni e le nomine sono effettuate secondo i bisogni e le idoneità170. Il Consiglio federale stabilisce le condizioni e le competenze.
3 Per determinare l’idoneità di un aspirante, l’autorità competente può:
a.
chiedere rapporti di polizia e rapporti di condotta militari;
b.
consultare il casellario giudiziale, atti di causa e atti relativi all’esecuzione delle pene;
c.
chiedere estratti del registro esecuzioni e fallimenti, nonché consultare atti relativi a esecuzioni e fallimenti;
d.
esigere l’esecuzione di un controllo di sicurezza relativo alle persone.172
4 Le promozioni e le nomine che contraddicono alla presente legge o alle sue disposizioni d’esecuzione possono essere invalidate.
170 Nuova espressione giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
171 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
172 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137).