Legge federale
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Art. 35 Lotta contro le malattie trasmissibili o gravi
1 Per combattere le malattie trasmissibili o gravi, il Consiglio federale può ordinare per i militari provvedimenti medici obbligatori. 2 Può esigere esami del sangue e vaccinazioni preventivi per l’esercizio di funzioni dell’esercito che presentano elevati rischi d’infezione.70 3 Può offrire alle persone soggette all’obbligo di leva e ai militari la possibilità di effettuare esami del sangue e vaccinazioni.71 70 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 71 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |