Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2021)
Art. 36Reclamo
1 I militari hanno diritto di sporgere reclamo qualora siano convinti di aver subìto un torto da un capo militare, da un altro militare o da un’autorità militare.
2 La decisione su reclamo può essere impugnata dinanzi all’autorità immediatamente superiore e la decisione di quest’ultima dinanzi al dipartimento federale competente. La decisione del dipartimento è definitiva.
3 Le decisioni delle direzioni militari cantonali sono impugnabili direttamente al DDPS, se il diritto cantonale non prevede dapprima il ricorso al governo cantonale.
4 Il reclamo e il ricorso sono evasi con procedura semplice, rapida e gratuita. Entrambi sono privi d’effetto sospensivo. In casi eccezionali e per ragioni particolari, l’autorità adita può tuttavia conferir loro tale effetto.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.