Legge federale
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Art. 65b Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata 117
Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza elevata per le formazioni di milizia che devono essere disponibili per gli impieghi con particolare rapidità. 117 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |