Legge federale
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Art. 104 Ufficiali specialisti
1 Se necessario, a sottufficiali superiori, sottufficiali, appuntati e soldati con conoscenze particolari possono essere conferite funzioni d’ufficiale.174 In tal caso, essi devono prestare i relativi servizi, eccettuati i servizi d’istruzione per conseguire un grado superiore o per esercitare una nuova funzione. 2 Sono nominati ufficiali specialisti e hanno gli stessi diritti ed obblighi degli ufficiali con le medesime funzioni. 3 Il Consiglio federale stabilisce quali funzioni possono essere conferite e disciplina le condizioni di nomina. 4 Se la funzione di ufficiale non viene più esercitata, di regola la nomina ad ufficiale specialista resta acquisita. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. 174 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |