Legge federale
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Art. 106a Gestione e manutenzione 180
1 La Confederazione provvede alla gestione e alla manutenzione del materiale dell’esercito. 2 Può incaricare della gestione e della manutenzione i Cantoni, dietro rimunerazione. 180 Introdotto dal n. II 8 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |