Legge federale
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Art. 112 Custodia e manutenzione
1 I militari provvedono a custodire al sicuro e a mantenere in buono stato l’equipaggiamento personale e a sostituire gli oggetti divenuti inutilizzabili. 2 L’equipaggiamento personale può essere ritirato ai militari che contravvengono a tali obblighi o che abusano dell’equipaggiamento. 3 Gli ex militari sono tenuti a custodire al sicuro l’equipaggiamento personale e a provvedere alla relativa manutenzione fino alla sua restituzione.188 188 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |