Legge federale
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Art. 128a Protezione di impianti militari
1 Per le costruzioni e gli impianti sottoposti alla legge federale del 23 giugno 1950220 concernente la protezione delle opere militari non occorre un’approvazione dei piani.221 2 La procedura semplificata d’approvazione dei piani si applica per analogia. Occorre tener conto dell’interesse a mantenere il segreto. 220 RS 510.518 221 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |