Art. 13 Limiti d’età dell’obbligo di prestare servizio militare 32
1 L’obbligo di prestare servizio militare dura: - a.
- per i militari di truppa e per i sottufficiali, sino alla fine del dodicesimo anno dalla conclusione della scuola reclute;
- b.
- per i sottufficiali superiori:
- 1.
- non incorporati in stati maggiori di corpi di truppa o in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell’anno in cui compiono 36 anni,
- 2.
- incorporati in stati maggiori di corpi di truppa, sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni,
- 3.
- incorporati in stati maggiori di Grandi Unità, sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni;
- c.
- per gli ufficiali subalterni, sino alla fine dell’anno in cui compiono 40 anni;
- d.
- per i capitani, sino alla fine dell’anno in cui compiono 42 anni;
- e.
- per gli ufficiali superiori, sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni;
- f.
- per gli alti ufficiali superiori, sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni;
- g.
- per gli specialisti, sino alla fine dell’anno in cui compiono 50 anni;
- h.
- per il personale militare, sino alla fine del rapporto di lavoro; è fatta salva una durata maggiore secondo le lettere a–g.
2 Il Consiglio federale può: - a.
- diminuire di cinque anni al massimo i limiti d’età per gestire l’effettivo dell’esercito;
- b.
- aumentare di cinque anni al massimo i limiti d’età per un servizio attivo o un servizio d’appoggio;
- c.
- prevedere che i sottufficiali superiori, gli ufficiali superiori e gli specialisti possano, se necessario per l’esercito, prolungare la durata dell’obbligo di prestare servizio militare, tuttavia al massimo sino alla fine dell’anno in cui compiono 65 anni.
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