Legge federale
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Art. 17 Esenzione dei parlamentari
1 I membri dell’Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio. 2 Devono ricuperare soltanto il servizio d’istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione. |