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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 17Esenzione dei parlamentari
1 I membri dell’Assemblea federale sono esentati, durante le sessioni e le sedute delle commissioni e dei gruppi delle Camere federali, dal servizio d’istruzione e dal servizio d’appoggio.
2 Devono ricuperare soltanto il servizio d’istruzione per conseguire un grado superiore o per svolgere una nuova funzione.