Legge federale
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Art. 30 Indennità per perdita di guadagno
1 Chi presta servizio militare ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno.68 1bis L’intervallo tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l’intervallo tra detti servizi d’istruzione danno diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.69 2 L’indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale. 68 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). 69 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |