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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 30Indennità per perdita di guadagno
1 Chi presta servizio militare ha diritto a un’indennità per perdita di guadagno.68
1bis L’intervallo tra la scuola reclute e i servizi d’istruzione per il conseguimento del grado di sergente, sergente maggiore, sergente maggiore capo, furiere o tenente oppure l’intervallo tra detti servizi d’istruzione danno diritto al soldo e all’indennità per perdita di guadagno, sempre che l’intervallo tra i corrispondenti servizi non sia superiore a sei settimane.69
2 L’indennità per perdita di guadagno è disciplinata da una legge federale speciale.