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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2022)
Art. 41Servizi d’istruzione
1 I servizi d’istruzione comprendono scuole, corsi, esercitazioni e rapporti.
2 Ufficiali, sottufficiali superiori e sottufficiali nonché appuntati e soldati con funzioni di quadro sono chiamati, prima dei servizi d’istruzione, a corsi preparatori dei quadri.81
3 Il Consiglio federale stabilisce i singoli servizi d’istruzione, la loro durata, i partecipanti e la subordinazione.