Legge federale
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Art. 45 Servizi d’istruzione supplementari 86
Se una formazione è riorganizzata o equipaggiata a nuovo, il Consiglio federale può ordinare servizi d’istruzione supplementari e stabilirne la durata. 86 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). |