Legge federale
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Art. 46 Obiettivi e condotta dell’istruzione
1 L’istruzione è organizzata a tutti i livelli in funzione dei compiti dell’esercito.87 2 Il DDPS stabilisce gli obiettivi e la condotta dell’istruzione per l’impiego dell’esercito. 87 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |