Legge federale
|
Art. 52 Mezzi militari a disposizione di attività civili o di attività fuori del servizio in Svizzera 97
1 L’esercito e l’amministrazione militare della Confederazione possono mettere a disposizione di autorità civili o di terzi che ne fanno richiesta persone e materiale nell’ambito delle attività seguenti:
2 Le autorità civili hanno la priorità rispetto ad altri richiedenti. 3 I mezzi militari possono essere messi a disposizione soltanto se:
4 Possono essere messi a disposizione:
5 Le truppe in servizio d’istruzione e le formazioni di professionisti possono essere messe a disposizione soltanto non armate e unicamente se:
6 Il Consiglio federale disciplina la procedura e l’assunzione dei costi. Può:
7 Le truppe in servizio d’istruzione possono prestare, non armate, aiuto spontaneo per la gestione di eventi imprevisti. 97Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |