Legge federale
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Art. 6 Attribuzione e assegnazione di altre persone
1 Il Consiglio federale può ordinare che siano attribuiti o assegnati all’esercito:
2 Le persone attribuite o assegnate all’esercito hanno i medesimi diritti e obblighi degli altri militari. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. 11 Introdotta dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |