Legge federale
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Art. 64
1 La Confederazione sussidia, entro i limiti dei crediti stanziati, le associazioni e le società per l’organizzazione dell’istruzione premilitare. 2 Il DDPS può organizzare corsi d’istruzione premilitare o incaricarne altre organizzazioni. I corsi sono facoltativi. L’assolvimento di un siffatto corso può costituire la condizione per l’incorporazione in un’Arma o per lo svolgimento di determinate funzioni. |