Legge federale
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Art. 65b Formazioni di milizia in stato di prontezza elevata 118
Il Consiglio federale può prevedere uno stato di prontezza elevata per le formazioni di milizia che devono essere disponibili per gli impieghi con particolare rapidità. 118 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |