Legge federale
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Art. 66a Armamento, impiego 122
1 Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l’armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l’adempimento del loro compito in questione. 2 È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace. 122 Introdotto dal n. I dell’O del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° set. 2001 (RU 20012266; FF 2000 414). |