1 All’estero, il servizio d’appoggio a favore di autorità civili è prestato:
a.
nel quadro della protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, nella misura in cui devono essere salvaguardati interessi svizzeri;
b.
nel quadro dell’appoggio all’assistenza umanitaria, su richiesta dello Stato interessato o di organizzazioni internazionali.
2 Il servizio d’appoggio all’estero è volontario. Può essere dichiarato obbligatorio per appoggiare l’assistenza umanitaria nelle aree di confine.
3 Per gli impieghi secondo il capoverso 1 lettera a, il Consiglio federale stabilisce in ogni singolo caso quale armamento è necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate nonché per l’adempimento del loro compito.
4 Per disciplinare le questioni giuridiche e amministrative dell’impiego, il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie allo svolgimento dello stesso.