Legge federale
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Art. 77 Competenza
1 L’Assemblea federale ordina il servizio attivo e chiama in servizio l’esercito o parti di esso.131 2 Essa può autorizzare il Consiglio federale a chiamare ulteriori truppe e a ordinare nuove convocazioni nell’ambito di un limite massimo prestabilito. 3 Quando le Camere non sono riunite, il Consiglio federale può ordinare, in casi urgenti, il servizio attivo. Se la chiamata in servizio concerne più di 4000 militari o se è presumibile che l’impiego duri più di tre settimane, chiede la convocazione immediata dell’Assemblea federale. Questa decide circa il mantenimento del provvedimento.132 4 Il Consiglio federale può mettere truppe di picchetto. In caso di picchetto, i militari interessati devono tenersi pronti ad adempiere i compiti che sono loro assegnati.133 5 Il Consiglio federale decide in merito al licenziamento delle truppe. 6 ...134 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 132 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 133 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 134 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 RU 2003 3957; FF 2002 768). |