Legge federale
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Art. 8 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa 16
1 Le persone soggette all’obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e:
2 La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione (art. 42). 3 Le Svizzere non soggette all’obbligo di leva e gli Svizzeri all’estero non soggetti all’obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa. 16 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). |