Legge federale
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Art. 92a Impiego delle armi contro aeromobili 146
1 L’impiego di armi contro aeromobili è consentito soltanto se gli altri mezzi disponibili sono insufficienti. 2 In caso di navigazione aerea non limitata è in linea di principio vietato impiegare armi contro aeromobili civili. 3 In caso di navigazione aerea limitata l’impiego di armi contro aeromobili civili è consentito in casi particolari. 4 Le armi possono essere impiegate contro aeromobili di Stato, segnatamente aeromobili militari, che utilizzano lo spazio aereo svizzero senza autorizzazione o che non osservano le condizioni stabilite nell’autorizzazione, qualora tali aeromobili non si conformino agli ordini della polizia aerea. 5 L’impiego delle armi è ordinato dal capo del DDPS. Questi può delegare la competenza di ordinare l’impiego delle armi al comandante delle Forze aeree. 6 È fatto salvo l’impiego delle armi in stato di necessità o di legittima difesa. 7 Il DDPS emana le prescrizioni per l’impiego delle armi previa consultazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni. 146 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |