Legge federale
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Art. 93 Obiettivo e competenze 148
1 L’esercito è organizzato, equipaggiato e istruito in modo da poter adempiere tempestivamente i suoi compiti in modo integrale. 2 L’Assemblea federale emana i principi relativi all’organizzazione dell’esercito, definisce la struttura dell’esercito e stabilisce le Armi, le formazioni di professionisti e i servizi ausiliari. Può delegare le sue competenze al Consiglio federale e al DDPS. 148 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |