Legge federale
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Art. 94 Principio di milizia 149
1 L’organizzazione dell’esercito secondo il principio di milizia è fondata:
2 È consentito derogare al principio di milizia soltanto nella misura prevista dalla legge e se assolutamente indispensabile all’adempimento dei compiti dell’esercito. 149 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |