Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 1
1 L’esercito:
a.
serve a prevenire la guerra e contribuisce a preservare la pace;
b.
difende il Paese e la sua popolazione;
c.
salvaguarda la sovranità sullo spazio aereo svizzero.
2 Quando i loro mezzi non sono più sufficienti, appoggia le autorità civili in Svizzera:
a.
nel far fronte a gravi minacce per la sicurezza interna;
b.
nel far fronte a catastrofi e ad altre situazioni straordinarie;
c.
nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione, in particolare di infrastrutture indispensabili per la società, l’economia e lo Stato (infrastrutture critiche);
d.
nell’adempimento di compiti nel quadro della Rete integrata Svizzera per la sicurezza e dei servizi coordinati;
e.
nel far fronte a situazioni di acuto sovraccarico o a compiti che le autorità non sono in grado di adempiere per mancanza di personale o mezzi adeguati;
f.
nell’adempimento di altri compiti di importanza nazionale o internazionale.
3 Appoggia le autorità civili all’estero:
a.
nella protezione di persone e di oggetti degni di particolare protezione;
b.
nell’assistenza umanitaria.
4 Fornisce contributi per il promovimento della pace in ambito internazionale.
5 L’esercito può:
a.
mettere a disposizione di autorità civili o di terzi mezzi militari a favore di attività civili in Svizzera o attività fuori del servizio in Svizzera;
b.
prestare, mediante truppe in servizio d’istruzione o formazioni di professionisti, aiuto spontaneo ad autorità civili o a terzi per la gestione di eventi imprevisti.