Legge federale
|
Art. 114 Proprietà ed utilizzazione
1 L’equipaggiamento personale resta di proprietà della Confederazione. Il militare non può né alienarlo né cederlo in pegno. 2 ...220 3 Il Consiglio federale designa gli oggetti dell’equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare. 4 I militari non possono utilizzare l’equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.221 5 Il DDPS disciplina le modalità secondo cui l’uniforme può eccezionalmente essere indossata da persone che non sono militari.222 220 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768). 221 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198). 222 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |