3 Il Consiglio federale designa gli oggetti dell’equipaggiamento personale che diventano proprietà del militare.
4 I militari non possono utilizzare l’equipaggiamento personale per scopi privati; il Consiglio federale disciplina le eccezioni.221
5 Il DDPS disciplina le modalità secondo cui l’uniforme può eccezionalmente essere indossata da persone che non sono militari.222
220 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
221 Nuovo testo giusta n. I della LF del 18 mar. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022725; FF 2021 2198).