Legge federale
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Art. 119 Collaborazione dell’esercito con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza 227
L’esercito collabora con gli altri attori della Rete integrata Svizzera per la sicurezza in modo da consentire a quest’ultima di reagire in modo flessibile, globale, tempestivo ed efficace alle minacce e ai pericoli in materia di politica di sicurezza in Svizzera e nelle regioni limitrofe. 227 Nuovo testo giusta il n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277, 2017 2297; FF 2014 5939). |