Legge federale
|
Art. 122a Attività della difesa nazionale 231
Per le attività che servono alla difesa nazionale non occorrono né autorizzazioni né piani cantonali. 231 Introdotto dal n. I 4 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). |