Legge federale
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Art. 128 Procedura semplificata di approvazione dei piani
1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a:
2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata. 3 L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine. 4 Per il rimanente si applicano le disposizioni della procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria. |