Legge federale
|
Art. 54a
1 Le persone soggette all’obbligo di prestare servizio militare possono, su base volontaria, adempiere senza interruzioni il totale obbligatorio di giorni di servizio d’istruzione. Il numero delle persone considerate si fonda sulle necessità dell’esercito. 2 Chi effettua il servizio d’istruzione obbligatorio senza interruzioni (militare in ferma continuata) assolve la scuola reclute e assolve immediatamente i giorni di servizio rimanenti senza interruzione.119 3 La proporzione annua di reclute che effettuano il servizio quali militari in ferma continuata non può eccedere il 15 per cento.120 4 I militari in ferma continuata che hanno assolto interamente il servizio d’istruzione obbligatorio restano incorporati nell’esercito per quattro anni. In caso di necessità possono essere chiamati in servizio per impieghi dell’esercito.121 119 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 120 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 20106015; FF 2009 5137). 121 Introdotto dal n. I della LF 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 4277; 2017 2297; FF 2014 5939). |