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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 59
1 Per quanto necessario, le autorità militari possono convocare militari per l’organizzazione di scuole e corsi.
2 In caso di bisogno imperativo, le autorità militari possono convocare militari per prestare servizio nell’amministrazione militare e nelle sue aziende.
3 Vi è bisogno imperativo quando:
a.
l’amministrazione militare o le sue aziende devono far fronte ad un sovraccarico di lavoro straordinario;
b.
i lavori richiedono conoscenze tecniche particolari.
4 I servizi prestati nell’amministrazione militare della Confederazione o dei Cantoni da personale militare o da impiegati della corrispondente amministrazione militare nel quadro del rispettivo rapporto di lavoro non danno diritto al soldo e non sono computati.126