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Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM)
del 3 febbraio 1995 (Stato 1° gennaio 2023)
Art. 83Servizio d’ordine
1 Possono essere impiegate truppe per il servizio d’ordine quando i mezzi delle autorità civili non sono più sufficienti per far fronte a gravi minacce alla sicurezza interna.
2 Il servizio d’ordine è decretato dall’Assemblea federale oppure, in casi urgenti, dal Consiglio federale conformemente all’articolo 77 capoverso 3.161
3 L’autorità civile stabilisce la missione per l’impiego dopo aver consultato il DDPS oppure il comandante in capo dell’esercito.162
5 I Cantoni possono chiedere che la Confederazione chiami in servizio truppe per il servizio d’ordine.
6 Nel servizio di difesa nazionale, la Confederazione provvede per la sicurezza interna, per quanto sia necessario impiegare truppe a tal fine. Il Consiglio federale impartisce le necessarie istruzioni al comandante in capo dell’esercito.
161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
162 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 4 ott. 2002, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).
163 Abrogato dal n. I della LF del 4 ott. 2002, con effetto dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3957; FF 2002 768).